L’art. 12 della Legge 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è l’Ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi
- in cui é iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui é trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui é trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo nei seguenti casi:
- non abbiano figli minori
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioé sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge 104/1992)
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale. L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
La procedura da seguire consiste nel rivolgersi all’Ufficiale di stato civile tramite richiesta di appuntamento unicamente on-line.
Per effettuare la richiesta occorre registrarsi al portale. Per registrarsi ed accedere alla modulistica, cliccare qui.
Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo stesso.
Il giorno fissato per l’appuntamento dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- carte di identità
- (nel caso di divorzio) sentenza di separazione, passata in giudicato, da almento 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorrono dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo é immediatamente efficace.