L’albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello consta di due distinti elenchi contenenti i nominativi di cittadini che potranno essere scelti, a sorteggio, per comporre la giuria popolare, in una delle corti, durante i processi. L’iscrizione e la cancellazione dall’albo dei Giudici avviene d’ufficio. I cittadini, residenti nel Comune che non risultano iscritti nell’albo possono presentare domanda se in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana;
– godimento dei diritti civili e politici;
– buona condotta morale;
– età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
– titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (per la Corte di Assise);
– titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo (per la Corte di Assise e per la Corte di Assise di Appello).
Sono esclusi dagli elenchi:
– i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
– gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
– i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Le domande vengono accettate dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.