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DAT

 La legge  219/2017 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la facoltà della persona di esprimere le proprie indicazioni di trattamento sanitario in caso di eventuale futura incapacità, con il fine di tutelare, nel solco tracciato dai principi fondamentali della Costituzione, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. La legge infatti stabilisce un principio fondamentale: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (tranne che nei casi previsti dalla legge).

La legge introduce la disciplina delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), tramite le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti che è disposto a ricevere oppure che intende rifiutare in caso di incapacità. LE DAT si riferiscono in a:

  • Accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche in generale;
  • singoli trattamenti sanitari in particolare.

La scelta di redigere una DAT è assolutamente libera e volontaria e può essere perseguita da chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.

LE DAT si esprimono in forma scritta tramite:

  • atto pubblico notarile;
  • scrittura privata autenticata;
  • scrittura semplice consegnata personalmente all’Ufficio di Stato civile del proprio comune di residenza.

Le DAT possono contenere l’indicazione di una persona di fiducia del disponente, detto “fiduciario”, che ne faccia le veci e rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie in caso di necessità. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene mediante sottoscrizione delle DAT o con atto successivo; il fiduciario può rinunciare all’incarico con atto scritto che andrà notificato al disponente.
E’ importante sapere che le DAT possono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Inoltre, l’Ufficio di Stato civile o il notaio non partecipano ala redazione delle disposizioni, nè forniscono informazioni sul loro contenuto: il loro compito consiste esclusivamente nel ricevere, registrare e conservare le DAT previa verifica dei presupposti per la consegna.
Le disposizioni possono essere revocato modificate in qualsiasi momento.

Per depositare le DAT all’ufficio di Stato Civile, è necessario essere maggiorenni e residenti nel comune; l’interessato deve quindi fissare un appuntamento  e presentarsi con un documento di identità in corso di validità proprio e dell’eventuale fiduciario oltre che con le DAT in originale.

Le dichiarazioni devono essere presentate di persona dall’interessato e devono recare la sua firma autografa;  Non è possibile presentare le DAT tramite un intermediario.

Il documento presentato sarà registrato in un elenco cronologico e conservato in busta chiusa presso l’ufficio, che rilascerà all’interessato un formale ricevuta di deposito, nonchè, previo assenso dell’interessato, trasmesso alla Banca Dati delle DAT presso il Ministero della Salute.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi tributo, imposta, tassa o diritto.

    lunedì 15, Febbraio 2021
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