Back on top

Cessione di fabbricato per cittadino UE

L’art. 12 del D.L. 59/1978 convertito nella legge 191/1978 stabilisce che chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a trenta giorni, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso (affitto, vendita, comodato gratuito, donazione, etc.) ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

A partire dal 07 aprile 2011 per i contratti di locazione ad uso abitativo per i quali il locatore sì è avvalso dell’agevolazione della “CEDOLARE SECCA” non è più necessario presentare tale comunicazione. A partire dal 14 maggio 2011 la registrazione dei contratti di compravendita avente per oggetto immobili, o comunque diritti immobiliari, assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato.

RESTA L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO IN TUTTI GLI ALTRI CASI.

Per ottemperare a tale formalità occorre compilare il modulo e presentarlo, in triplice copia, all´Ufficio Polizia Locale del Comune.

La domanda va presentata entro 48 ore dalla cessione dell´immobile.

Una copia della cessione di fabbricato verrà rilasciata contestualmente alla presentazione del modulo

    martedì 8, Giugno 2021
  • Documenti
Nome File Dimensione
CESSIONE-FABBRICATO.pdf 6 KB