In base all´art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all´interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall´AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame. Sono esclusi dall´AUA: gli impianti soggetti ad AIA; i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006) le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006) gli impianti FER (D.lgs. 387/2003); le Attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE) agli impianti asservititi ad attività di bonifica/MISE agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)
Dal 1 di Novembre 2014 sarà obbligatorio la presentazione delle istanze A.U.A. mediante l´utilizzo della modulistica regionale unificata. Tutte le istanze dovranno essere presentate utilizzando le piattaforme rese disponibili dal SUAP: www.muta.servizirl.it oppure www.impresainungiorno.gov.it Non potranno essere presentate istanze AUA in modalità cartacea, via PEC o mediante modulistica differente da quella regionale unificata. L´Autorità competente al rilascio A.U.A è la provincia o diversa Autorità indicata dalla normativa regionale. La Regione Lombardia ha pubblicato sul prorpio sito istituzionale www.reti.regione.lombardia.it una sezione specifica (inquinanti da attività produttive – AUA) dedicata all´AUA.