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A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale – Informativa

In base all´art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all´interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall´AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame. Sono esclusi dall´AUA:  gli impianti soggetti ad AIA;  i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)  le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)  gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);  le Attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)  agli impianti asservititi ad attività di bonifica/MISE  agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

Dal 1 di Novembre 2014 sarà obbligatorio la presentazione delle istanze A.U.A. mediante l´utilizzo della modulistica regionale unificata. Tutte le istanze dovranno essere presentate utilizzando le piattaforme rese disponibili dal SUAP: www.muta.servizirl.it oppure www.impresainungiorno.gov.it Non potranno essere presentate istanze AUA in modalità cartacea, via PEC o mediante modulistica differente da quella regionale unificata. L´Autorità competente al rilascio A.U.A è la provincia o diversa Autorità indicata dalla normativa regionale. La Regione Lombardia ha pubblicato sul prorpio sito istituzionale www.reti.regione.lombardia.it una sezione specifica (inquinanti da attività produttive – AUA) dedicata all´AUA.

 

    lunedì 23, Dicembre 2019
  • Documenti
Nome File Dimensione
FAC-SIMILE-Mod-AUA-30-06-2014.pdf 305 KB
Norme_operative_di_compilazione_modulistica_AUA.pdf 1 MB
FAQ.pdf 504 KB