Lo scopo dell’autocertificazione è quello di rendere più semplici, rapidi e meno onerosi i rapporti tra il cittadino e la Pubblica amministrazione, quindi, dare la possibilità al cittadino di farsi un certificato da solo. La firma apposta in calce all’autocertificazione non è soggetta ad alcune autenticazione.
Le dichiarazioni non veritiere sono punite con sanzioni penali.
A far data dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. L’utilizzo dell’autocertificazione è possibile anche nei rapporti con i privati che vi consentano. Si possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
§ data e luogo di nascita;
§ residenza;
§ cittadinanza;
§ godimento dei diritti civili e politici;
§ stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
§ stato di famiglia;
§ esistenza in vita;
§ nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
§ iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
§ appartenenza a ordini professionali;
§ titolo di studio, esami sostenuti;
§ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
§ situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
§ assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
§ possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
§ stato di disoccupazione;
§ qualità di pensionato e categoria di pensione;
§ qualità di studente;
§ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
§ Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
§ tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
§ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
§ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
§ qualità di vivenza a carico;
§ tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
§ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non si possono autocertificare:
§ certificati medici, sanitari e veterinari
§ certificati di origine
§ certificati di conformità CE
§ marchi e brevetti.
I cittadini della Comunità Europea possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di autocertificazione con le stesse modalità riservate ai cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, possono comprovare con l’autocertificazione solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.