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Autocertificazione

Lo scopo dell’autocertificazione è quello di rendere più semplici, rapidi e meno onerosi i rapporti tra il cittadino e la Pubblica amministrazione, quindi, dare la possibilità al cittadino di farsi un certificato da solo. La firma apposta in calce all’autocertificazione non è soggetta ad alcune autenticazione.

Le dichiarazioni non veritiere sono punite con sanzioni penali.

A far data dal 1° gennaio 2012,  nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. L’utilizzo dell’autocertificazione è possibile anche nei rapporti con i privati che vi consentano. Si possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

§         data e luogo di nascita;

§         residenza;

§         cittadinanza;

§         godimento dei diritti civili e politici;

§         stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

§         stato di famiglia;

§         esistenza in vita;

§         nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

§         iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

§         appartenenza a ordini professionali;

§         titolo di studio, esami sostenuti;

§         qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

§         situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

§         assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

§         possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

§         stato di disoccupazione;

§         qualità di pensionato e categoria di pensione;

§         qualità di studente;

§         qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

§         Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

§         tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

§         di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

§         di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

§         qualità di vivenza a carico;

§         tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

§         di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non si possono autocertificare:

§         certificati medici, sanitari e veterinari

§         certificati di origine

§         certificati di conformità CE

§         marchi e brevetti.

I cittadini della Comunità Europea possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di autocertificazione con le stesse modalità riservate ai cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, possono comprovare con l’autocertificazione solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

    lunedì 23, Dicembre 2019
  • Documenti
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1121^PERSONA-IMPEDITA.pdf 292 KB
1120^TUTORE.pdf 302 KB
1119^MINORI.pdf 282 KB
1118^CURATORE.pdf 322 KB
1117^CHI-NON-SA-O-NON-PUO-FIRMARE.pdf 302 KB
1116^STATO-FAMIGLIA.pdf 131 KB
1115^GENERALE.pdf 312 KB
1114^ASSEGNI-FAMILIARI.pdf 151 KB