INFORMAZIONI GENERALI IMU 2022
COMUNE DI FAGNANO OLONA COD. ENTE D467
Con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 20.12.2021, sono state approvate le aliquote IMU 2022, qui allegate.
1. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:
• immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
• aree edificabili;
• terreni agricoli.
2. DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA, AI FINI DELL’ESENZIONE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Il Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 convertito dalla Legge n. 215 del 17.12.2021 all’art. 5 decies ha stabilito che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
3. CHI PAGA (art. 1 comma 743 L. 160/2019):
il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:
• l’usufruttuario;
• il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
• l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
• il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
• il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
• il concessionario di aree demaniali;
• l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).
Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni.
4. SCADENZE DI VERSAMENTO (art. 1 comma 762 L. 160/2019):
Acconto: entro il 16/06/2022
Saldo: entro il 16/12/2022
E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dello strumento del “ravvedimento operoso”.
5. CODICI TRIBUTO:
3912 – abitazione principale per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze
3913 – fabbricati rurali a uso strumentale
3939 – fabbricati merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita)
3914 – terreni
3916 – aree fabbricabili
3918 – altri fabbricati
3925 – fabbricati di categoria D (quota Stato)
3930 – fabbricati di categoria D (quota Comune)
6. ESENZIONI – NOVITA’2022
a) A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
Si fa presente che per poter esercitare il diritto di esenzione è obbligatorio, qualora non lo sia già fatto, presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2023.
b) La legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020 all’art. 1 comma 48 prevede che, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
Per tali contribuenti, la legge di bilancio n. 234 del 30.12.2021 prevede che, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU, è ridotta al 37,5 per cento.
Si fa presente che per poter esercitare il diritto di riduzione del 37,5% dell’imposta, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2023.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNO 2021:
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 per variazioni intervenute nell’anno 2021: presentazione entro il 31/12/2022 (art. 35 comma 4 DL. 73/2022).
Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi (scaricabile nella sezione “Modulistica”),che sostituisce quello approvato nel 2012 messo da parte per poter tenere conto delle agevolazioni IMU previste durante il periodo dell’emergenza COVID 19.