[25/6/2018] – TESTAMENTO BIOLOGICO – DAT –
Il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento è stato istituito con la Legge n.219/2017in materia di testamento biologico ed è in vigore dal 31 gennaio 2018.
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
COME ESPRIMERE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata, chiamata “disponente”, può esprimere le Dat in forma di:
atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Le Dat non possono essere redatte davanti all’incaricato del Sindaco.
scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Il legislatore non ha però previsto alcuna competenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco circa l’autenticazione della firma sulla scrittura privata.
scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Si prevede, quindi, che la dichiarazione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile.
scrittura privata non autenticata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
L’Ufficiale di Stato Civile:
non è legittimato a ricevere DAT da disponenti non residenti;
riceve la Dat, la registra e la conserva;
non partecipa alla redazione della disposizione;
non è a conoscenza di quanto dichiarato nella Dat;
non fornisce informazioni in merito al contenuto della stessa;
verifica i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza dell’interessato.
fornisce al dichiarante una ricevuta.
INDICAZIONI UTILI
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
le Dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
il disponente può indicare una o più persone di fiducia, denominate “fiduciari”, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, che avranno il compito di dare fedele esecuzione alla sua volontà nel momento in cui si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere in ordine a quanto specificato nella Dat. Il fiduciario può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
COSA FARE
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
redigere la Dat e sottoscriverla;
presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, con un valido documento di identità;
consegnare all’Ufficio di Stato Civile una busta chiusa, contenente la Dat e una copia fotostatica di un valido documento di identità (del Disponente e, se nominati, del Fiduciario o Fiduciari);
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