[17/11/2010] – ORDINANZA NEVE
Si informa la cittadinanza che è stata emanata apposita ordinanza per lo “sgombero neve”, nella quale è fatto obbligo ai cittadini di:
– sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, tenendo libero uno spazio sufficiente in corrispondenza del loro fabbricato per il transito dei pedoni;
– raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
– rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sabbia, sale, segatura, ecc..);
– non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali e sede stradale;
– non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose;
– in caso di nevicate superiori a cm.10 non depositare all’esterno delle proprie abitazioni i contenitori dei rifiuti solidi urbani.
I trasgressori alle disposizioni di cui sopra, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
ALLEGATI
Ordinanza n. 136 del 16.11.2010.pdf
- Categorie