[16/5/2017] – NEWS GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONI ALBI
Il Sindaco invita
Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.4.1951 n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise o di Corte d’assise di appello.
Le domande, potranno essere compilate su apposito modello in distribuzione presso i Servizi Demografici o scaricabile nell’allegato a questo articolo, dovranno essere corredate da fotocopia del titolo di studio e pervenire al Protocollo entro e non oltre il 31 LUGLIO corrente anno.
ESTRATTO DELLA LEGGE 10.4.1951 N. 287
Art. 9 – i Giudici popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
Buona condotta morale
Età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni
Titolo finale di studi: scuola media di primo grado
Art. 10 – i Giudici popolari per le Corti d’Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell’art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi: scuola media di secondo grado (maturità) o laurea
Art. 12 – non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
I magistrati e, in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
Gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato di attività dei servizio
I ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
ALLEGATI
2817^Domanda di iscrizione.pdf
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