Back on top

[7/5/2014] – ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014 – VOTO ASSISTITO

Si informa che a norma dell’art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall’articolo unico della legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed in possesso della tessera elettorale permanente (art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
L’elettore affetto da grave infermità può farsi annotare, sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al Comune di iscrizione elettorale, il diritto al voto assistito.
L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente e manifesta, può essere consentito dal Presidente di Seggio, anche senza alcuna certificazione.
Quando invece occorra una certificazione medica, questa dovrà essere rilasciata da funzionari medici designati dall’Azienda sanitaria Locale e dovrà riportare la dichiarazione che l’elettore si trova nell’impossibilità di esprimere il diritto di voto senza l’assistenza di un accompagnatore.
Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione di qualsiasi diritto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.