[16/10/2012] – INFORMATIVA CONTROLLO SUPERFICI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)
L’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) nonché l’art. 1 comma 183 della legge 296/2006 stabiliscono che la superficie di riferimento su cui calcolare la Tariffa di Igiene Ambientale, per le unità immobiliari di proprietà privata censite al catasto edilizio urbano quali abitazioni e relative pertinenze, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
Per gli immobili già denunciati ai fini della TIA è previsto che i Comuni modifichino d’ufficio le superfici dichiarate che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati.
In adempimento a tale obbligo, questo Comune, tramite la Geasc, sta provvedendo all’incrocio delle superfici dichiarate ai fini della TIA con le superfici del catasto metrico comunicate dall’Agenzia del Territorio.
Qualora dall’incrocio dei dati emerga che la superficie complessiva dichiarata ai fini della TIA sia inferiore alla nuova superficie minima di riferimento (80% della superficie catastale), si provvederà:
– all’adeguamento della superficie dichiarata con quella minima prevista dalla legge (pari all’80% della superficie catastale);
– a comunicare al contribuente la nuova superficie;
– al recupero della maggiore tariffa dovuta, a partire dall’anno 2007, con emissione di apposito avviso di accertamento.
I contribuenti che saranno interessati da tale rettifica riceveranno, pertanto, il relativo avviso di pagamento .
Per informazioni in merito all’atto notificato ci si dovrà rivolgere alla Geasc, via Roma, 35 Fagnano Olona, previo appuntamento telefonico ai numeri riportati sull’avviso stesso.
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