INPS-CONTRIBUTO IN FAVORE DI GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI CON DISABILITA’
Dal 01 Febbraio e fino al 31 Marzo 2023 si può presentare richiesta, per l’anno 2023, per il contributo in favore di genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità, introdotto dalla legge 30 Dicembre 2020 n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità indicate nella circolare n. 39 del 10.03.2022.
Il bonus figli disabili è un contributo erogato dall’Inps per conto dello Stato a beneficio dei genitori soli con almeno un figlio con disabilità. L’importo del bonus è di 150 euro al mese per ogni figlio disabile, fino ad un massimo di 500 euro mensili.
Il contributo è riconosciuto a favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità almeno del 60%, conviventi con il genitore richiedente.
Tale assegno:
– non concorre alla formazione del reddito complessivo
– è cumulabile con il Reddito di cittadinanza
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che sia in possesso, di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un ISEE non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni si fa riferimento al c.d. ISEE minorenni;
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (nel calcolo non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione);
d) essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Il requisito di cui alla lettera a) riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.
Relativamente a quanto previsto al punto d):
– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.
Le domande possono essere presentate sul portale istituzionale www.inps.it (prestazione e servizi – sevizi- contributo genitori con figli con disabilità) o chiamando il Contact Center Integrato allo 803.164 o al numero 06.164.164 oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato.
E’ necessaria l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.
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