Nuova ordinanza regionale: le disposizioni valide in Lombardia dal 1° giugno
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Aggiornamento del 29 maggio 2020
Il 29 maggio il presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
- centri massaggi e centri di abbronzatura,
- piscine,
- palestre,
- parchi tematici e di divertimento,
- circoli culturali e ricreativi,
- svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
- attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
- musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
- esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
- attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
- censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
In allegato l’ordinanza completa.
Covid-19: linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive
Regione Lombardia con l’Ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 ha integrato e modificato le linee guida contenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività a partire dal 1° giugno.
Tali linee di indirizzo sono finalizzate a sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, compatibile con la tutela della salute di cittadini e lavoratori.
Le schede tecniche, che compongono il documento, rappresentano uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento quali, ad esempio: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni fornite sono coerenti con le disposizioni nazionali, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali, approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, e con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Nel documento allegato, sono riportate le schede tematiche relative ai seguenti principali settori di attività:
- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Strutture ricettive (esclusi ostelli della gioventù, strutture ricettive all’aperto, rifugi) e locazioni brevi
- Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno)
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno)
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
Vedi allegato Linee Guida
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